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 Ordinanza no alcol minori 16 anni | politica



Ordinanza no alcol minori 16 anni

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COMUNE DI BASCAPE’
Provincia di PAVIA


Prot. N. 3.120 13 agosto ’09

N. 20/2009 del registro ordinanze.

OGGETTO: - DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE FENOMENI LEGATI ALL’ABUSO DI BEVANDE ALCOOLICHE.

IL SINDACO

 
PREMESSO che nel territorio cittadino va diffondendosi, soprattutto tra i giovani, l’abitudine ad abusare di sostanze alcoliche;

CONSIDERATO che l’abuso di sostante alcoliche, in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi, è estremamente nocivo e compromette il loro stato di salute ed il loro sviluppo psicofisico e che anche il semplice uso di tali sostanze, da parte dei medesimi, non trova ragione in alcuna concreta necessità, oltre a non avere risvolti positivi da nessun punto di vista;

TENUTO CONTO che l’evidenziata nocività e pericolosità è ulteriormente sottolineata anche da sempre più frequenti fatti di cronaca che hanno come protagonisti dei minorenni che hanno abusato di alcol;

RITENUTO che la dimensione che sta assumendo il fenomeno del consumo di alcol tra i giovani richieda azioni concrete al fine di arginare questa piaga soprattutto tra i minorenni, i quali rappresentano una parte della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi legati al consumo dell’alcol;

PREMESSO altresì che giungono frequentemente segnalazioni da parte dei cittadini i quali evidenziano che i giovani, a seguito dell’assunzione delle sostanze alcoliche, si aggirano causando disagi, producendo schiamazzi e danneggiamenti con compromissione della quiete pubblica, in specie nelle ore notturne, e, non infrequentemente, compiendo atti contrari al pubblico decoro;

CONSIDERATO, inoltre, che tale episodi, oltre a determinare una situazione di degrado ambientale, rappresentano un grave condizionamento per la qualità della vita di cui gli abitanti devono godere, anche in orario serale notturno, nell’ambito della comunità e determinano un’evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all’incolumità pubblica;

RILEVATO che l’art. 689 del Codice Penale, vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni sedici;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 30.3.2001, n. 125 il quale stabilisce che “…… per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2, gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume “;

VISTO l’art. 2 lett. b) ed e) del Decreto Ministro dell’Interno del 5.8.2009, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscano la fruibilità e lo scadimento della qualità urbana o che turbano gravemente il libero utilizzo, la fruizione e l’accesso agli spazi pubblici;

SENTITO l’Assessore alla Sicurezza e Qualità della Vita;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267( T.U.O.E.L) ;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 5.8.2008;

VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l’art. 689 del Codice Penale;

VISTO l’art. 87 del R.D. 18.6.1931, n. 773;

 
O R D I N A

Fermo restando il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di anni 16, già previsto e punito dall’art. 689 del Codice Penale, nel territorio comunale è fatto divieto di vendere e di somministrare, o cedere a titolo gratuito, detenere (a scopo di verosimile immediato consumo) e consumare a persone di età inferiore agli anni 16, bevande alcoliche di qualunque gradazione.

 
AV V E R T E CHE :

- fermo restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00. – La sanzione sarà notificata ai genitori dei minori.

 
DISPONE

 
- Di trasmettere copia della presente ordinanza al Prefetto della Provincia di Pavia, alla Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Landriano, al Corpo di Polizia Locale, alla locale A.S.L., nonché a tutti gli esercizio pubblici e negozi di alimentari.
- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sito internet del Comune per la durata di giorni 30 e sia immediatamente eseguita.


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi della legge 6.2.1971, n. 1034, in via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
 

IL SINDACO
Curti Emanuela